mercoledì 1 febbraio 2012

Diritti & Disney

Dopo un giorno di "pausa" forzata la mia vita da blogger continua imperterrita.

Il mio primo post, circa una settimana fa, parlava della violazione dei diritti d'autore e se fosse giusto lo streaming o il download pirata. 

In questo articolo mi voglio dedicare in particolar modo alla cinematografia. Tralasciano il discorso letterario e musicale che sono due discorsi molto diversi.

In questi giorni mi sono chiesto quanto durava il copyright.Quanto devo aspettare prima che un quid diventi di dominio pubblico?
La legge parla chiaro.......un attimo....un attimo.......risata (ahahaha). 
Non sono uno studente di giurisprudenza e non ho mai studiato nessun diritto nella mia lunga carriera da studente però pensavo di poter capire quali fossero le regole del gioco. Il mio articolo, fortuna per voi, non si incentrerà sulla mia incapacità di capire i diritti. 
Dovete sapere che i diritti di utilizzazione economica dell'opera (meglio dire le stesse parole del codice altrimenti i giuristi mi mettono al rogo) sono validi fino al settantesimo anno dopo la morte dell'autore e dei co-autori. Secondo questa legge quindi non dovrebbero essere coperte quelle opere di autori morti fino al 1941. Questo era l'articolo 35 del diritto d'autore. 

Non contento del risultato ottenuto continuo a spulciare internet e leggo un articolo del corriere della sera del 1992 dove si arresta un gruppo di persone tra cui il regista/politico Italo Martinenghi. Accusato di aver prodotto 22.000 videocassette "della Disney" ( poi vi spiegherò le virgolette) senza pagare la SIAE, allo scopo di distribuirle nei giornalai, per un giro di 7 miliardi di lire. Link all'articolo ---> Link Articolo Corriere della Sera
L'articolo era puramente descrittivo e si limitava a raccontare i fatti accaduti quel giorno, a descrivere gli arrestati e quello di cui ero stati accusati. 

Quello che mi ha colpito di più però è stato un articoletto di 6/7 righe pubblicato sempre sul Corriere qualche giorno dopo a pagina 23(una notiziona). L'articolo parlava delle giustificazioni di Martinenghi, il quale affermava che il diritto d'autore non coprivano più le opere in quanto erano trascorsi 50 anni dalla creazione dell'opera. Link all'articolo ---> Link Articolo Corriere della Sera



Però,prima di leggere quegli articoli mi sembrava di aver letto altri numeri e condizioni abbastanza diverse. Di certo non avevo letto tutto il diritto ma mi ero limitato a leggere qualche riga su Wikipedia. Quindi c'era una incongruenza da quello che avevo capito e la realtà dei fatti. 

A quel punto sono andato a cercare il codice del diritto d'autore. Mentre leggevo le decine di articoli in un linguaggio che mi sembrava disumano mi sono imbattuto nell'articolo 78-ter.

Art. 78-ter
1. Il produttore di opere cinematografiche o audiovisive o di sequenze di immagini in movimento è titolare del diritto esclusivo:
a) di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte, degli originali e delle copie delle proprie realizzazioni;
b) di autorizzare la distribuzione con qualsiasi mezzo, compresa la vendita, dell'originale e delle copie di tali realizzazioni. Il diritto di distribuzione non si esaurisce nel territorio della Comunità europea se non nel caso di prima vendita effettuata o consentita dal produttore in uno Stato membro;
c) di autorizzare il noleggio ed il prestito dell'originale e delle copie delle sue realizzazioni. La vendita o la distribuzione, sotto qualsiasi forma, non esauriscono il diritto di noleggio e di prestito;
d) di autorizzare la messa a disposizione del pubblico dell'originale e delle copie delle proprie realizzazioni, in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente. Tale diritto non si esaurisce con alcun atto di messa a disposizione del pubblico.
2. La durata dei diritti di cui al comma 1 è di cinquanta anni dalla fissazione. Se l'opera cinematografica o audiovisiva o la sequenza di immagini in movimento è pubblicata o comunicata al pubblico durante tale termine, la durata è di cinquanta anni dalla prima pubblicazione o, se anteriore, dalla prima comunicazione al pubblico dell'opera cinematografica o audiovisiva o della sequenza di immagini in movimento.

Questa volta non voglio nè commentare nè dare opinioni di qualsiasi genere perché se devo essere sincero non ci ho capito una mazza. Ovviamente non l'articolo in se per se bensì la differenza tra questo e l'articolo 25, come si legano tra loro, cosa include uno cosa esclude l'altro. Spero che qualche lettore giurista o non, abbia la pazienza di spiegarmi questo fatto, il quale penso che non sia chiaro a molte altre persone.
Vi ricordate di Martinenghi? Beh dopo anni di processi, dove in taluni casi era colpevole e in altri casi no, nel 2007 la cassazione lo assolve da tutte le imputazioni. Link del verdetto --> Verdetto. L'anno dopo muore.



Link del Corriere del verdetto -->  Link all'articolo del Corriere della Sera




Arrivati a questo punto vi chiederete dove porti questo post e questo percorso che ho creato al suo interno. Assolutamente da nessuna parte. Ho provato a informarmi ma i miei dubbi sono solo aumentati. 
Allora, considerata l'assoluzione del signor Martinenghi, ho voluto fare una prova. Non mi sono messo a distribuire copie piratate dei film Disney però ho provato a caricare su youtube, un canale sul quale se c'è contenuto protetto te lo fa notare subito e nel caso lo elimina, un film "della Disney" (fra poco ci sarà il momento in cui vi spiego il motivo delle virgolette).
Youtube ha una velocità di upload lentissima e caricare un video di oltre 80 minuti è stato traumatico. Qui è spiegato il motivo per cui non c'è stato nessun articolo ieri. 
Il cartone da me caricato è appunto "Biancaneve e i sette nani". Finito l'upload arriva la classica e-mail da Youtube che mi dice che ho caricato contenuto con materiale protetto ma il filmato sarebbe stato visibile in tutti i paesi. 
Approfondendo scopro che il materiale coperto era limitato alle colonne sonore del cartone animato. Leggendo infatti qua e là mi ricordavo che i suoni,le musiche e il parlato avevano tutti diritti d'autore diverso. I suoni non sono protetti da alcun diritto, mentre lo sceneggiatore ha il diritto sui dialoghi. Il diritto che violavo io era sulla colonna sonora. Youtube mi fa notare che non avrebbe cancellato alcun video ma sarebbe comparsa a volte una pubblicità. I diritti appartengono alla Warner Chappel che fa parte della famigerata Warner Bros. Ma non era la rivale della Disney? Beh sembra che quest'ultima abbia venduto i diritti del film a Willy il Coyote & co. Se vedete comparire Bugs Bunny durante qualche film della Disney non fatevi troppe domande.


Per concludere, per voi temerari che siete arrivati alla fine dell'articolo vi do la possibilità di vedervi Biancaneve e i sette nani per intero su youtube. Buona visione :).


1 commento:

  1. Caro Mous...
    Innanzitutto per chiarezza diciamo che stiamo parlando della l.633/1941, l'apparente contraddizione di cui parli tu sta in questo: all'art.25 si parla in generale del diritto d'autore senza specificare di quali opere si tratti e dice testualmente che "durano tutta la vita dell'autore e sino al termine del settantesimo anno solare dopo la sua morte.".
    L'art.78 ter, come abbiamo visto nel tuo articolo è riferito invece specificamente ai diritti dei produttori di opere cinematografiche e dice che "la durata (di tali diritti) è di cinquanta anni dalla prima pubblicazione o, se anteriore, dalla prima comunicazione al pubblico dell'opera cinematografica o audiovisiva o della sequenza di immagini in movimento."
    Dato il criterio di specialità che regola il nostro ordinamento per cui, lex specialis derogat generalis (la legge speciale deroga la legge generale) nel caso di produttori di opera cinematografica useremo per forza l'art.78 ter.
    Se però vogliamo proprio essere precisi non è solo questo l'articolo che ci interessa, infatti i diritti in questione all'art.78 ter sono quelli del produttore, che però non è l'unico ad avere i diritti su un film d'animazione, ed ecco che s'inserisce l'Art. 32, il quale recita "Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 44, i diritti di utilizzazione economica dell'opera cinematografica o assimilata durano sino al termine del settantesimo anno dopo la morte dell'ultima persona sopravvissuta fra le seguenti persone: il direttore artistico, gli autori della sceneggiatura, ivi compreso l'autore del dialogo, e l'autore della musica specificamente creata per essere utilizzata nell'opera cinematografica o assimilata."
    Come puoi capire è una legge molto complicata e per questo credo che si sia arrivati alla cassazione per il caso Martinenghi.
    Se dovessi risolvere velocemente la questione, a mio parere, credo che per pubblicare senza problemi un film su internet dovresti aspettare solo i 50 anni dalla morte del produttore per i diritti che lui acquista ai sensi dell'art.78 ter, mentre 70 anni dalla morte di ciascuno degli autori che rimangono esclusi dall'elenco come nel caso degli autori delle colonne sonore...
    E' una risposta molto veloce e approssimativa dovrei approfondire bene ma a questo livello credo che non mi comporterà il carcere!!

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